La facoltà del convenuto opposto di proporre domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Recentemente, il Tribunale di Grosseto è tornato a ribadire come, la facoltà di incardinare una domanda riconvenzionale, spetti nel giudizio di opposizione a provvedimento monitorio unicamente all’opponente, convenuto sostanziale, e non già all’opposto, attore sostanziale.

Mutuando, infatti, previe pronunce, il Tribunale de quo ha statuito che: “in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale e sostanziale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis” Trib. Grosseto, 09/09/2020, n. 601.

È necessario fare chiarezza su questo argomento e noi, come studio legale di Como, abbiamo voluto dedicare un articolo a questo importantissimo tema.

Le possibilità del convenuto opposto

In altri termini, quindi, la sola possibilità per il convenuto opposto di variare ed ampliare il thema decidendum è quella in cui lo stesso, per effetto di una domanda introdotta con l’opposizione, si venga a trovare nella posizione sostanziale di convenuto rispetto alla stessa.

Tale arresto, come detto, si pone nell’alveo di una serie ininterrotta (abbiamo controllato l’ultimo decennio) di sentenze dei giudici di merito e di legittimità, tra le quali cito unicamente:

– “nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la veste sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte” Cassazione civile sez. III , 07/11/2019, n. 28615;

– “nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto” Cassazione civile sez. II – 25/02/2019, n. 5415;

– “nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto” Cassazione civile sez. I – 22/06/2018, n. 16564;

– “nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte” Cassazione civile sez. III – 04/10/2013, n. 22754;

– “mentre l’opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l’atto di opposizione, l’opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell’articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli, proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall’opponente” Tribunale Potenza, 15/01/2020, n. 50 ;

– “mentre l’opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l’atto di opposizione, l’opposto, in quanto attore in senso sostanziale […] non può operare una mutatio libelli proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall’opponente” Tribunale Potenza, 18/12/2019, n. 1048;

– “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto, sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione” Tribunale Grosseto, 13/11/2018, n. 957;

– “nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente” Tribunale sez. VIII Torino, 09/01/2018, n. 24;

– “nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis” Tribunale Lucca, 07/03/2016, n. 517;

– “l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte” Tribunale Savona, 10/10/2015;

– “l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione” Tribunale sez. VII Milano, 20/02/2014, n. 2550;

– “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è riconosciuto soltanto all’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, il potere di proporre domande riconvenzionali, e non anche al creditore- opposto” Tribunale Reggio Emilia, 11/10/2012, n. 1702;

– “l’opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assume qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che deve costituirsi depositando una comparsa di risposta nella quale non può in ogni caso montare la domanda proposta con il ricorso per il decreto ingiuntivo, mentre è ritenuta ammissibile la proposizione di eventuali domande di convenzionali ed eccezioni, che siano conseguenza di quelle dedotte dall’opponente nell’atto di opposizione” Tribunale Sulmona, 09/07/2011.

Se, quindi, il Tribunale maremmano segue e si adegua a quanto già sviluppato dalle pronunce precedenti, esso, però, sottolinea un elemento ulteriore laddove enuncia che “l’esercizio dello ius variandi all’opposto è consentito, quindi, solo nel caso in cui l’opponente abbia a sua volta proposto una domanda riconvenzionale, o quando lo stesso abbia introdotto, con l’atto di opposizione, difese, in fatto o in diritto, integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell’opposto, una domanda nuova” Trib. Grosseto, 09/09/2020, n. 601.

 

Le conclusioni: pareri di un avvocato di Como

Sembrerebbe che il potere di incardinare una riconvenzionale spetti al creditore opposto non solo allorquando si trovi a doversi difendere da una domanda riconvenzionale, ma anche laddove l’opponente abbia introdotto delle difese, ampliando il tema dell’indagine.

Tale enunciazione, si ritrova, a volte sopraffatta da altre considerazioni, sia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui al convenuto opposto non può “essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis” Cassazione civile sez. I – 22/06/2018, n. 16564 od ancora che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spettano all’opposto tutti i poteri che il codice di rito ricollega alla posizione processuale di convenuto, compreso quello di proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può essere anche dedotto un titolo non dipendente da quello posto a fondamento dell’ingiunzione o delle relative eccezioni, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale” Cassazione civile sez. II – 12/06/2014, n. 13410, sia in quella di merito (“occorre osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spettano all’opposto tutti i poteri che il codice di rito ricollega alla posizione processuale di convenuto, compreso quello di proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può essere anche dedotto un titolo non dipendente da quello posto a fondamento dell’ingiunzione o delle relative eccezioni, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale” Tribunale sez. VI Genova, 07/03/2018, n. 688).

Particolarmente importante, seppure isolata, è anche una pronuncia della Cassazione del 2012, che arriva ad estendere anche al convenuto opposto qualora “l’opponente abbia a sua volta proposto una domanda riconvenzionale, o quando lo stesso abbia introdotto, con l’atto di opposizione, difese, in fatto o in diritto, finalizzate al rigetto della domanda, ma integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell’opposto, una domanda nuova” Cassazione civile sez. II,17/04/2012, n. 6009.

In conclusione, il Tribunale di Grosseto si accoda alla giurisprudenza, oramai maggioritaria, consentendo il potere di proporre una domanda reconventio reconventionis o in presenza di una riconvenzionale dell’opponente, oppure anche qualora, per effetto delle sue difese, si sia ampliato il thema decidendum.

 

La nostra consulenza legale a Varese

In questo articolo abbiamo visto quali sono le facoltà del convenuto opposto rispetto alla domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se permangono dei dubbi o necessitate di un approfondimento ulteriore, non esitate a contattare il nostro Studio Legale di Como. Siamo disponibili per consulenze legali.