Calcolo interessi

Il denaro è un bene naturalmente fecondo, per questo motivo matura interessi.
​Gli interessi si definiscono CORRISPETTIVI​ quando sono dovuti quale corrispettivo per l'uso del denaro altrui (es. mutuo), MORATORI​ quando sono dovuti a titolo di risarcimento per il ritardo, imputabile al debitore, nell'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro.

INTERESSI LEGALI


Il d.Lgs. 231/2002 ha stabilito una misura diversa e maggiore di interessi moratori per i RITARDI DEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI, con l’intento di agevolare i traffici.
​Tale normativa si applica ai contratti, conclusi tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto in via prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
L’interesse di mora è dovuto, senza necessità di messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

Al di fuori dei casi rientranti nella disciplina sui ritardi nelle transazioni commerciali, il medesimo interesse di mora maggiorato si applica, salvo espressa pattuizione di un diverso tasso convenzionale, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale o del procedimento arbitrale per il recupero del credito, purché successivo alla data 11.12.2014.

INTERESSI DI MORA


Al fine del decorso degli INTERESSI DI MORA è necessaria la costituzione in mora del debitore (art. 1219 cc), mediante intimazione scritta di pagamento, salvo che il debito derivi da fatto illecito, il debitore abbia dichiarato di non voler eseguire il pagamento o il termine per l’adempimento sia scaduto, quando la prestazione doveva essere adempiuta al domicilio del creditore.
Dal giorno della mora sono dovuti interessi nella misura dell’interesse legale, salvo che le parti non abbiano convenzionalmente pattuito un interesse maggiore e salvo il maggior danno che il danneggiato provi di aver subito.