Viaggiare è sempre un piacere, ma talvolta capita di subire ritardi o cancellazioni inaspettati: l’Unione Europea ha, a tal fine, emanato uno specifico Regolamento, volto a tutelare i viaggiatori.

​Il Regolamento 261/2004 detta regole in materia di compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in partenza da un aeroporto di uno Stato Membro o da altro Stato su volo diretto ad un aeroporto sito in uno Stato Membro, purché operato da un vettore comunitario, per le ipotesi di negato imbarco, ritardo del volo e cancellazione.

 

Cancellazione

​L’articolo 8 del Regolamento espone chiaramente che in caso di cancellazione del volo il passeggero può scegliere tra:

  • ​il rimborso, entro 7 giorni, del costo del biglietto o della parte di viaggio non usufruita, nonché dei viaggi effettuati se la cancellazione rende inutile il volo rispetto al programma di viaggio;
  • un volo di ritorno verso l’aeroporto di partenza;
  • l’imbarco su volo alternativo verso l’aeroporto di destinazione.

​Il passeggero ha anche diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande e, nel caso di volo alternativo effettuato presumibilmente non prima del giorno successivo a quello previsto per la partenza del volo cancellato, a trasferimento e pernottamento in albergo.

​Per l’ipotesi di cancellazione, il Regolamento obbliga il vettore alla corresponsione a favore del passeggero di una compensazione pecuniaria, salvo che provi che la cancellazione sia dovuta a causa eccezionale non evitabile neppure dall’adozione di tutte le misure idonee al caso.

 

La compensazione è esclusa anche quando il passeggero sia stato informato della cancellazione con congruo preavviso, ovvero nel caso in cui:

  1. siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
  2. siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
  • siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

 

Ritardo

​​Si verifica ritardo del volo, al contrario, quando quest’ultimo sarà presumibilmente effettuato, rispetto all’orario indicato nella conferma:

  • oltre le due ore, per i voli con tratte entro i 1500km;
  • oltre le tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km, nonché per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500km;
  • oltre le 4 ore per le tratte superiori alle precedenti.

​Come per la cancellazione, anche per il ritardo, la disciplina comunitaria riconosce al passeggero il diritto ad ottenere, a titolo gratuito, pasti e bevande e, per i voli effettuati oltre un giorno dall’orario previsto, il pernottamento in albergo con relativo trasferimento.

 

​Quando il ritardo si prolunga oltre le cinque ore rispetto all’orario di partenza originariamente previsto il passeggero ha altresì diritto (come riportato nell’art. 6 co. 3) al rimborso del biglietto o al volo di ritorno verso l’aeroporto di partenza.

​Quanto alla compensazione pecuniaria, la lacuna normativa è stata colmata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ne ha riconosciuto il diritto alla corresponsione anche ai passeggeri che abbiano subito un ritardo del volo con arrivo all’aeroporto di destinazione almeno tre ore dopo l’orario previsto​ in origine dal vettore aereo (salvo ritardi dovuti a casi eccezionali e inevitabili).

Il vettore aereo ha sempre l’obbligo di informare i passeggeri che subiscano i disagi di cui al Regolamento (negato imbarco, cancellazione o ritardo) dei propri diritti con l’esposizione o la messa a disposizione della c.d. CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO.

 

Compensazione pecuniaria

La compensazione pecuniaria è dovuta dal vettore aereo, per le anzidette ipotesi di cancellazione o ritardo superiore alle tre ore, nei termini indicati dal Regolamento:

  • ​€ 250 per le tratte sino ai 1500km;
  • € 400 per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km e per e altre tratte comprese tra 1500 e 3500km;
  • € 600 per le restanti tratte aeree.

Per ottenere il pagamento della compensazione è necessario presentare tempestivo reclamo al vettore aereo, mediante gli appositi moduli messi a disposizione dalle compagnie o mediante raccomandata a/r o mail.

​A tal fine, si consiglia di conservare i biglietti aerei, le prenotazioni o quanto possa essere utile a dimostrare il disagio subito.

 

La corresponsione della compensazione pecuniaria non esclude il diritto del passeggero al risarcimento degli ulteriori danni patiti, quale, in particolare, il DANNO DA VACANZA ROVINATA.

​Il riconoscimento di questi ultimi sarà, tuttavia, difficile per via bonaria, ossia in assenza dell’intervento di un legale e della successiva istaurazione di un giudizio.

 

Per qualsiasi dubbio o se necessitate di una consulenza specifica in ambito del risarcimento danni, consultate la sezione dedicata.