Ha suscitato un vasto eco nel panorama giurisprudenziale il recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui, nei giudizi di opposizione a provvedimenti di ingiunzione, spetta al creditore opposto l’onere di promuovere, una volta decise le questioni riguardanti la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la procedura di mediazione obbligatoria.

Nel seguente articolo, come Studio Legale di Como, analizzeremo il tema e ne trarremo delle conclusioni chiare.

Secondo la Cassazione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta.

Dopo che all’inizio buona parte della giurisprudenza di merito, contraddicendo la pronuncia n. 24629 del 2015 della Cassazione, pareva allineata su questa tesi (“Nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura di mediazione incombe sul creditore opposto atteso che egli riveste la natura di parte attrice; il mancato perfezionamento di tale condizione di procedibilità comporta l’improcedibilità non già dell’opposizione bensì della domanda monitoria” Trib. Busto Arsizio, 03/02/2016, n. 199; cfr. “L’onere di attivare la procedura mediativa grava sulla parte opposta; la specialità del giudizio di ingiunzione giustifica la peculiare disciplina che consente di avviare subito l’opposizione per permettere l’intervento del giudice attraverso i provvedimenti interinali ex art. 648 e 649 c.p.c., differendo l’avvio della mediazione al termine di questa fase urgente” Trib. Firenze, sezione specializzata impresa, 16/02/2016), sembrava profilarsi un cambio d’interpretazione, caricando l’opponente di tale obbligo.

 

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Vediamo alcuni esempi

Si vedano, ad esempio, le statuizioni del Tribunale di Trento (“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l’art. 5 d.lg. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre” Trib. Trento, 23/02/2016, n. 177), di Vasto (“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire la mediazione obbligatoria grava sul debitore opponente in quanto parte processuale che ha provocato l’instaurazione del processo ordinario di cognizione” Trib. Vasto, 30/05/2016), di Modena (“L’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poichè l’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre” Trib. Modena, 11/07/2017, n. 1241), di Torino (“L’onere di attivare (e di partecipare) al tentativo di mediazione nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al debitore ingiunto” Trib. Torino, sez. I, 04/10/2017, n. 4613), di Termini Imerese (“L’onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria verte sulla parte opponente e, pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tale onere grava sul debitore che, in tal caso, è la parte che ha interesse ad introdurre il giudizio di cognizione” Trib. Termini Imerese, 15/11/2017, n. 1175), di Bologna (“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre” Trib. Bologna, sez. II, 08/03/2018, n. 769), di Napoli Nord (“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull’opponente l’onere di attivare il giudizio di mediazione per cui quando il Giudice onera le parti di attivarlo e l’opponente, pur procedendovi, non vi partecipa, va dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione ed il decreto esecutivo in quanto l’opponente deve sì attivare il tentativo di mediazione ma anche partecipare al relativo procedimento” Trib. Napoli Nord, sez. III, 28/06/2018), di Bari (“L’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziarlo. Tale assunto non subisce deroghe in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, poiché, sebbene nel procedimento in esame vi sia un’inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione, è sempre l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito” Trib. Bari, sez. IV, 11/09/2018, n. 3748), di Napoli (“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto e il debitore diventa l’opponente. Tuttavia, è l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito ed è, dunque, sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria” Trib. Napoli, sez. II, 19/07/2019, n. 7358), e della Corte di Appello di Ancona (“È a carico dell’opponente e non dell’opposto (sebbene sia questi ad aver azionato la propria pretesa creditoria con il decreto ingiuntivo) l’onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria” App. Ancona, sez. I, 20/11/2019, n. 1554).

 

La stessa Suprema Corte aveva, recentemente, statuito che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione spetta alla parte opponente poiché il d.lg. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre” Cass. civ., sez. VI, 16/09/2019, n. 23003, ed ancor prima, con la già richiamata pronuncia n. 24629 del 2015 che “attraverso il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica della efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. È l’opponente che ha il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010. Deriva da quanto precede, pertanto, che è sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria – prevista quale condizione di procedibilità del giudizio dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 – perché è l’opponente che intende precludere la via breve, per percorrere la via lunga. La diversa soluzione (porre il relativo onere a carico del creditore) sarebbe palesemente irrazionale, perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice” Cass. civ., sez. III, 03/12/2015, n.24629.

In questo quadro, che dopo l’avvio si era costantemente incamminato lungo la strada di prediligere l’attribuzione dell’onere al debitore opponente piuttosto che al creditore opposto, l’unica eccezione di un qualche rilievo era rappresentata dal Tribunale di Milano il quale, investito dalla questione, aveva giudicato, in una rara pronuncia, che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di introdurre la mediazione è della parte opposta che ha introdotto la domanda oggetto di condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010” Trib. Milano, sez. VI, 30/01/2019.

Ebbene, a questo punto si inserisce il revirement della Suprema Corte che, il 18 settembre del 2020, a sezioni unite, arriva ad affermare che “risolvendo la questione di massima di particolare importanza a esse sottoposta, le sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” Cass. civ., sez. un. 18/09/2020, n. 19596.

La soluzione, lumeggiata dalla Corte, si fonda tanto su elementi di ordine normativo, quanto su ragioni di ordine logico e sistematico, prima fra tutte il fatto che nei giudizi de quibus si assiste ad un’inversione formale dei soggetti (attore e convenuto) sui però non consegue l’inversione sostanziale, restando il creditore ingiungente il soggetto che afferma la pretesa contro a cui viene frapposta opposizione.

Preminente è poi il rilievo che, questa soluzione, appare maggiormente rispettosa del dettato costituzionale, posto che, se da un lato l’onerare l’opponente della mediazione incoraggia una visione deflattiva del procedimento di ingiunzione, “è altrettanto evidente che – come ha ancora rilevato il Procuratore generale – nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest’ultimo deve necessariamente prevalere” (Cass. civ., sez. un., 18/09/2020, n. 19596).

La novità è stata sin da subito recepita anche dalla giurisprudenza di merito: infatti la Corte d’Appello di Salerno ha statuito che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” App. Salerno, sez. I, 02/11/2020, n. 1140.

 

La conclusione

Pare, quindi, che questo intervento della Cassazione abbia chiarito che, nei casi di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura gravi sulla parte opposta e non sul debitore opponente.

 

In questo articolo abbiamo quindi visto un argomento importante come quello della mediazione obbligatoria in giudizi introdotti con decreto ingiuntivo. Se volete conoscere altri casi studio visitate la nostra pagina dedicata nella quale potrete trovare altri articoli, oppure, in caso di problematiche legali, contattateci per ricevere una consulenza legale, operiamo anche a Varese, Como e zone limitrofe.