I tipi di matrimonio ad oggi più comuni sono essenzialmente due: matrimonio civile e concordatario.

 

Il matrimonio concordatario, celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico, richiede dei particolari ulteriori adempimenti ai fini dell’annotazione nei registri dello stato civile del comune di residenza dei coniugi.

​Diversamente, coloro che scelgono il rito di un culto diverso da quello cattolico, ma che abbia un’intesa con lo Stato, otterranno la produzione degli effetti civili in quanto il ministro agisce direttamente in qualità di pubblico ufficiale.

 

​La scelta del rito, oltre che sulle modalità di celebrazione, incide sulle cause di invalidità del matrimonio. In particolare, lo scioglimento del matrimonio concordatario segue le regole del diritto canonico per gli effetti religiosi, quelle dell’ordinamento civile per gli effetti civili.

Matrimonio Concordatario

Ai fini del matrimonio concordatario, i nubendi devono:

  • ​frequentare un corso prematrimoniale, anche in una parrocchia diversa da quella in cui viene celebrato il matrimonio;
  • essere battezzati e cresimati;
  • rendere il “consenso” dinanzi al parroco. I futuri coniugi devono, a tal fine, ottenere dalle chiese in cui sono stati battezzati e cresimati i rispettivi certificati.
  • qualora gli sposi decidano di contrarre matrimonio in una parrocchia diversa da quella di residenza, il parroco della parrocchia di residenza normalmente delega quello di celebrazione all’istruttoria necessaria al consenso, ossia alla verifica dell’insussistenza di cause di impedimento alla celebrazione;
  • richiedere al parroco della chiesa di residenza di procedere alle pubblicazioni religiose, che restano affisse per due domeniche consecutive;
  • consegnare all’ufficio anagrafe del comune di residenza​ di uno degli sposi la documentazione rilasciata dal parroco e richiedervi le pubblicazioni civili. Per queste ultime è necessario consegnare anche una marca da bollo da 16€ in caso di residenza nel medesimo comune, due marche da 16€ per residenze in comuni diversi. Successivamente, l’ufficio anagrafe procederà d’ufficio a richiedere la copia integrale dell’atto di nascita di entrambi i futuri coniugi ai rispettivi comuni di nascita e a fissare la data delle pubblicazioni. In tale occasione non è richiesta la presenza di testimoni. Il certificato rilasciato dal comune deve poi essere consegnato al parroco che celebrerà il matrimonio.

Al termine della cerimonia religiosa, il ministro di culto dà lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile e redige l’atto di matrimonio, in duplice copia, dove verranno apposte le firme dei testimoni dei coniugi e indicata la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione). Salvo diversa indicazione del proprio parroco, i nubendi possono scegliere sino a due testimoni ciascuno; non è necessario che i testimoni abbiano ricevuto i sacramenti richiesti agli sposi, in quanto la loro funzione è solo civile.

 

Matrimonio civile

​Per contrarre matrimonio civile è sufficiente che i nubendi chiedano le pubblicazioni a cura dell’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno degli sposi. Anche in questo caso deve essere consegnata una marca da bollo da 16€, o due in caso di residenza in comuni diversi, e il comune procederà d’ufficio ad ottenere le copie integrali degli atti di nascita.

​Nel giorno scelto per la cerimonia, l’ufficiale dà lettura degli artt. 143 – 144 e 147 del codice civile e dichiara l’unione in matrimonio degli sposi. Il rito viene celebrato alla presenza di due testimoni, uno per parte, che possono essere anche legati da rapporti di parentela con gli sposi.

 

​Qualora i futuri coniugi scelgano di sposarsi in un comune diverso da quello di residenza, l’ufficiale dinanzi al quale il matrimonio è celebrato invia copia autentica dell’atto al collega per la trascrizione nel registro di residenza.

L’atto di matrimonio contiene l’indicazione del regime patrimoniale scelto dai coniugi.

 

NOTE:

  • ​i certificati hanno validità semestrale;
  • eseguite le pubblicazioni, il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni.
  • se necessario, le copie integrali degli atti di nascita ad uso matrimonio possono essere richieste direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso l’ufficio dello stato civile del comune di nascita.