Un debitore allorché, dopo essersi visto notificare un titolo spedito in formula esecutiva (cfr. art. 474, 475 e 479 cpc) ed il conseguente atto di precetto, mediante il quale, ad esempio, gli si intima di pagare al creditore una somma, o adempie a quanto prescritto oppure, qualora si ritenga danneggiato dall’incipiente esecuzione, può decidere di opporsi.

In questo articolo, come studio legale di Como, vedremo le tipologie di opposizione con un particolare focus sull’opposizione a precetto da parte del debitore.

 

Differenze tra l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione a precetto

La prima opposizione possibile è, appunto, l’opposizione al precetto (cfr. art. 615, comma I, cpc). Con tale opposizione il debitore intende contestare l’esistenza del titolo esecutivo o la sua non idoneità soggettiva od oggettiva a fondare l’esecuzione.

L’opposizione a precetto, come l’opposizione all’esecuzione, ha quindi un oggetto limitato. Non entra nel merito del titolo esecutivo (ad esempio se è giusto che il debitore debba pagare al creditore una determinata somma), ma si pone al livello successivo, ossia l’esistenza e la conformità stessa del medesimo.

 

Per quanto riguarda, infatti, il primo punto, tutti gli eventuali vizi del titolo possono essere fatti valere, ad esempio, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, mentre con l’opposizione a precetto il Giudice è chiamato ad accertare se il titolo azionato possiede i requisiti richiesti dalla legge (ad esempio è stato spedito in forma esecutiva, o è stato notificato effettivamente notificato a colui che è stato riconosciuto debitore o, ancora, sono corrette “matematicamente” le somme intimate).

In una opposizione a precetto, ad esempio, è capitato che si sostenesse l’inesistenza del titolo esecutivo perché la formula era stata apposta prima del versamento della cauzione imposta ex art. 642, II comma, cpc (cfr. Trib. Milano, sez. III, 30.03.2017, n. 3753) oppure che lo si impugnasse perché notificato agli eredi in uno con il titolo esecutivo.

In altre parole: “in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” Trib. Benevento, sez. I, 07.01.2021, n. 8 (cfr. anche Trib. Castrovillari, sez. I, 05.01.2021, n. 21: “Quando l’esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell’ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l’opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”e, soprattutto, Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277: “Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”).

L’opposizione a precetto, se il diritto è contestato, si incardina mediante atto di citazione avanti il Giudice competente per materia o valore e territorio (art. 615, c. I, cpc) a differenza dell’opposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo che viene trattata dal Giudice dell’Esecuzione.

 

Il pignoramento

Può capitare che, una volta promossa l’opposizione a precetto, il creditore notifichi il pignoramento, dando inizio all’esecuzione.

In questo caso a risolvere il problema teorico è intervenuta la Corte di Cassazione che, con pronuncia n. 26285 del 2019, ha statuito che: “Qualora siano contemporaneamente pendenti l’opposizione a precetto (articolo 615, comma 1, del Cpc) e l’opposizione all’esecuzione già iniziata (articolo 615, comma 2, del Cpc) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all’adozione dei provvedimenti sospensivi dì rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l’opponente possa in astratto rivolgersi all’uno o all’altro giudice, una volta presentata l’istanza innanzi a quello con il potere “maggiore” (il giudice dell’opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell’esecuzione, neppure se l’altro non si sia ancora pronunciato”.

 

La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Un ultimo punto, molto importante, concerne la possibilità di chiedere al Giudice, in attesa della sentenza, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

La sospensione in esame si differenzia da quella dell’esecuzione, seppure entrambe fondate sulla sussistenza di gravi motivi, perché questa non preclude al creditore di utilizzare il tutolo esecutivo per una diversa esecuzione, mentre quella inficia tutte le esecuzioni fondate sul medesimo titolo.

Per intenderci, se io ottengo la sospensione di un pignoramento presso terzi fondato su un decreto ingiuntivo, io posso iniziare un’espropriazione mobiliare.

Invece, se io mi oppongo al precetto ed ottengo la sospensione, qualsiasi esecuzione resterà sospesa fino a che il provvedimento inibitorio resterò in vigore.

Sul punto, vi è stata un’interessante disputa fra chi riteneva il provvedimento sospensivo reclamabile e chi, invece, come ad esempio il Tribunale di Milano, lo riteneva irreclamabile, e quindi destinato a protrarsi sino alla decisione con sentenza.

La decisione in ordine alla reclamabilità è stata definita dalla Corte di Cassazione che, infatti, ha avuto occasione di statuire che: “Il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell’art. 615 c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 1, c.p.c.)” Cass. civ., sez. un., 23.07.2019, n. 19889 (cfr. anche Trib. Busto Arsizio, sez. II, 30.05.2019; Trib. Reggio Emilia, sez. II, 27.04.2010; Trib. Nola, sez. I, 18.12.2008).

 

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In questo articolo speriamo di essere stati sufficientemente chiari nell’esporre la questione, ma esistono sempre i casi unici da controllare in prima persona. Se il Vostro dubbio non è stato soddisfatto, non esitate a contattarci, siamo disponibili a fornire consulenze sui territori di Como, Varese e limitrofi!