La locazione, comunemente nota come “affitto” di immobili, appartiene alla realtà quotidiana e, purtroppo, spesso accade che l’inquilino sia in ritardo con il pagamento dei canoni. Per far fronte a queste situazioni e ottenere un risultato nel minor tempo possibile, è bene che il proprietario, ovvero il locatore, oltre ad affidarsi ad un professionista, sappia quali sono i passaggi e le tempistiche che dovrà affrontare.
In linea di massima, ottenere la liberazione dell’immobile richiede tra i 6 e gli 8 mesi; tempi che possono allungarsi qualora l’inquilino sia persona anziana, malata o con figli minori a carico.
Il primo passo da compiere è l’invio, a mezzo raccomandata, di un sollecito di pagamento, nel quale si contesta la mancata corresponsione del canone scaduto e si invita l’inquilino moroso a provvedervi in un termine ragionevole (circa 10 giorni).
Decorso infruttuosamente tale termine, è necessario procedere con la redazione e la notifica di un atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. All’interno di tale atto sarà anche possibile chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Nel corso dell’udienza, attestata la persistenza della morosità, il giudice, se il conduttore non compare o comparendo non si oppone, convalida lo sfratto.
Nonostante vi sia la persistenza della morosità, spesso il giudice, su richiesta del conduttore inadempiente, concede a quest’ultimo un c.d. termine di grazia entro il quale provvedere al pagamento dei canoni scaduti, al fine di evitare la convalida.
Ottenuta la convalida e notificato l’atto di precetto, con il quale si intima all’inquilino moroso di adempiere spontaneamente all’ordinanza di sfratto, si apre la fase conclusiva della procedura.
A tal proposito, è bene sapere che, soprattutto in presenza di persone anziane, malate, o di famiglie con figli minori, l’ufficiale giudiziario incaricato prima di eseguire lo sfratto compirà due o più accessi, tanto che il procedimento potrebbe richiedere alcuni mesi.
N.B.: al locatore non è concesso di trattenere la somma consegnatagli dall’inquilino a titolo di cauzione per coprire quanto da quest’ultimo dovuto per i canoni scaduti.