L’articolo seguente prende le mosse dall’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito formulata sbrigativamente in un procedimento civile dal convenuto che contestava, preliminarmente, il fatto che l’attore aveva incardinato la causa avanti il Tribunale di Como, invece che dinnanzi al Tribunale di Torino.

 

Come Studio Legale di Como, vogliamo analizzare questo particolare caso studio il quale rappresenta un’eccezione che, per quanto, a mio modesto giudizio di avvocato giustificata nel merito, venne respinta perché assolutamente mal formulata in diritto per i seguenti motivi, esposti secondo il criterio della ragione più liquida.

 

  1. Sull’omessa contestazione della competenza del Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento di cui all’art. 19, comma 1, cpc.

La società convenuta, nel sollevare “telegraficamente” l’eccezione di incompetenza del giudice adito (peraltro neppure riproposta nelle conclusioni del proprio atto), si limita laconicamente ad affermare: “Ai sensi dell’art. 19 c.p.c., se il convenuto è una persona giuridica, è competente il giudice dove essa ha sede. Pertanto, nel caso di specie, visto che la società convenuta ha sede in Torino, ad essere competente, ai fini della trattazione della presente causa di merito, è il Tribunale di Torino in luogo di quello di Como” (cfr. pagg. 3-4, comparsa di costituzione).

 

Orbene, alla luce di quanto sopra, è evidente come l’eccezione avversaria, anche a voler prescindere da ogni ulteriore censura, sia da considerarsi irrimediabilmente incompleta e, pertanto, come non proposta, stante la mancata contestazione in ordine alla sussistenza di tutti i criteri di collegamento previsti dall’art. 19, comma 1, cpc.

 

A suffragio di ciò si rileva che, per univoca giurisprudenza, “nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cpc, dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all’individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto. L’indagine sul verificarsi di tale coincidenza – infatti – resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tale senso” (Cass. civ. sez. III, 23.05.2011, n. 11305; cfr. ex pluribus Cass. civ., sez. VI, 3.11.2014, n. 23328; Cass. civ., sez. VI, 16.02.2012, n. 2268; Cass. civ., sez. un., 23.04.1999, n. 248).

 

In altri termini “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Deriva da quanto precede che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (Cass. civ., sez. VI, 7.03.2013, n. 5725).

 

Sul punto, peraltro, si osserva come non sia neppure sufficiente una semplice contestazione di tutti i criteri di collegamento possibili, atteso che “grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l’eccezione deve essere rigettata” (Cass. civ., sez. VI, 11.07.2012, n, 11691; cfr. Trib. Bari, sez. III, 21.11.2013; Trib. Milano, sez. VI, 24.04.2013, n. 5707; Trib. Perugia, 14.03.2013, n. 347).

 

In particolare, con riguardo al caso che ci compete, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte occasione di statuire che “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima parte, cpc (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche i sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. civ., sez. VI, 11.12.2014, n. 26094; cfr. Cass. civ., sez. VI, 16.05.2013, n. 11897; Cass. civ., sez. VI, 7.03.2013, n. 5725; Cass. civ., sez. VI, 16.02.2012, n. 2268; Cass. civ., sez. III, 30.06.2010, n. 15628; Cass. civ., sez. III, 29.08.2008, n. 21899).

 

In altre parole, “in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l’eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al foro generale del convenuto, ai sensi dell’art. 19 cpc, la società deve PROVARE non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che la stessa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito” (Cass. civ., sez. VI, 14.10.2011, n. 21253).

 

Oltre a ciò, il Supremo Collegio ha altresì chiarito che: “l’onere di contestazione del foro della competenza territoriale e segnatamente dei fori generali di cui all’art. 19, non dipende dall’esservi stata un’allegazione dell’attore in proposito, come si desume dalla circostanza che l’art. 163, comma 3, n. 2, cpc nemmeno esige che nel contenuto della citazione sia indicata la sede della persona giuridica o lo stabilimento cui allude l’art. 19 (per ragionamenti analoghi a proposito del foro generale dell’art. 18, si veda Cass. n. 24277 del 2007)” (Cass. civ., sez. III, 29.08.2008, n. 21899). Parimenti, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituisce ammissione circa l’inesistenza dello stabilimento o del rappresentante in parola (e, quand’anche lo costituisse, abbisognerebbe comunque di una specifica contestazione) il fatto che l’attore abbia notificato l’atto di citazione presso la sede legale della società convenuta (cfr. Cass. civ., sez. III, 29.08.2008, n. 21899).

 

Tanto premesso, considerata l’ampia giurisprudenza citata, non può residuare dubbio alcuno in ordine all’incompletezza dell’eccezione avversaria, atteso che controparte si è limitata a sostenere che la competenza sarebbe del Tribunale di Torino perché in Torino ha sede la XXXX Srl, senza nulla dire, né tanto meno contestare, invece, con riguardo all’ulteriore criterio di collegamento previsto dall’art. 19, primo comma, cpc.

 

Per tali ragioni, l’eccezione avversaria deve ritenersi non proposta, con radicamento della competenza avanti il giudice adito.

 

  1. Sull’omessa indicazione del giudice astrattamente competente con riguardo ai criteri di collegamento di cui all’art. 20 cpc.

Si è visto nel precedente paragrafo come, laddove sussistano più criteri concorrenti, gravi sul convenuto, che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio), l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri, fornendo la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.

In particolare, in tema di diritti di obbligazione, “il convenuto è tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli art. 18, 19 e 20 cpc, INDICANDO SPECIFICAMENTE IN RELAZIONE A DETTI CRITERI QUALE SIA IL GIUDICE CHE RITIENE COMPETENTE” (Cass. civ., sez. VI, 2.10.2014, n. 20866).

 

In altre parole: “per l’efficacia dell’eccezione medesima, la legge richiede che sia sollevata indicando il giudice competente e ciò nel senso che l’eccezione è efficacemente proposta solamente se, per ogni criterio di competenza che si ha l’onere di contestare, la contestazione è accompagnata dall’indicazione del giudice che, secondo tale criterio, sarebbe competente” (Trib. Milano, sez. VIII, 20.04.2009, n. 5209).

 

Orbene, nel caso di specie, con riferimento ai criteri di collegamento di cui all’art. 20 cpc (forum contractus e forum destinatae solutionis), l’odierna convenuta si limita a rilevare che “controparte non può nemmeno invocare a Suo favore l’art. 20 c.p.c., in quanto l’obbligazione (peraltro non adempiuta dall’Attrice) è sorta in Torino in data 24.09.2015 (all. 2 – Preventivo nr. 007.006.lc.15) con pagamento da eseguirsi in contrassegno o sul conto corrente bancario della XXXX S.r.l., presso la Banca di Alba, agenzia di Settimo Torinese. Nessuna obbligazione contrattuale era da eseguirsi in Como, né ivi è nata” (cfr. pag. 4, atto di citazione).

 

Da quanto sopra, anche a voler prescindere dal fatto che l’obbligazione di pagamento è semmai oggetto della domanda riconvenzionale della convenuta e non della domanda principale della ditta attrice, si inferisce senza timore di smentita come la XXXX Srl abbia omesso di indicare specificamente il giudice a suo avviso competente secondo i criteri di cui all’art. 20 cpc.

Sul punto, onde rimarcare l’inefficacia (rectius l’inesistenza) della doglianza avversaria, è bene tenere presente che l’art. 38 cpc “dispone che l’incompetenza per territorio fuori dai casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita ‘a pena di decadenza’ nella comparsa di risposta e impone di CONSIDERARE L’ECCEZIONE COME NON PROPOSTA SE NON CONTIENE l’INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2011, n. 3989; cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 1.06.2006, n. 13132; Trib. Monza, sez. I, 20.07.206, n. 2205; Trib. Lucca, 2.07.2015, n. 1212).

Alla luce di ciò, mancando qualsiasi specifica indicazione in proposito da parte di XXXX Srl, l’eccezione avversaria non potrà che essere ritenuta non proposta e, comunque, inefficace, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

 

  1. Nel merito: sul forum contractus e sul forum destinatae solutionis.

Fermo ed impregiudicato quanto dedotto nei paragrafi precedenti, l’eccezione avversaria, la quale, giova ribadire, deve intendersi come non proposta stante la sua pacifica incompletezza, appare da rigettarsi anche per le seguenti ragioni.

In primo luogo, con riguardo al forum contractus, controparte, senza nemmeno specificamente indicare il Giudice a suo avviso astrattamente incompetente, afferma semplicemente che il momento perfezionativo dell’accordo dovrebbe rinvenirsi nell’invio, da parte dell’odierna convenuta all’odierna attrice, del preventivo nr. 007.006.lc.15 (cfr. pag. 4, comparsa di costituzione e risposta e doc. avversario n. 2).

 

Prendendo le mosse da tale tesi di XXXX Srl, è evidente come il luogo in cui è sorta l’obbligazione, ai sensi degli artt. 1226 e 1335 c.c., sia quello in cui tale comunicazione è giunta al destinatario, vale a dire Lanzo d’Intelvi, via YYYY, con conseguente competenza del Giudice adito.

In secondo luogo, relativamente invece al forum destinatae solutionis, l’eccezione avversaria appare inammissibile, oltre che per i motivi anzidetti, anche perché controparte non individua correttamente l’obbligazione dedotta in giudizio, che non è quella di pagamento della fattura (oggetto semmai della domanda riconvenzionale di XXXX Srl) bensì quella di consegnare il manipolo presso la sede della ditta QQQQ e di fornire le prestazioni connesse di assistenza al montaggio ed al funzionamento.

Ebbene: con riguardo al luogo di esecuzione di detta obbligazione nessuna doglianza è stata sollevata dall’odierna convenuta!

 

A tal riguardo, al fine di meglio apprezzare l’irritualità (per non dire la vera e propria inesistenza) dell’eccezione avversaria, si ritiene opportuno riportare per esteso quanto espressamente statuito dalla Suprema Corte, su un caso analogo, in un suo recente arresto: “che, avendo l’attrice XY, acquirente della merce, proposto una domanda giudiziale di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni per vizi della cosa, l’obbligazione dedotta in giudizio, ai fini dell’art. 20 cod. proc. civ., è quella di consegna della merce (non difettosa), mentre non rileva il luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato; che, difatti, per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l’obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie, sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l’adempimento, sia che la medesima funzioni da causa petendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale, sicché, nel caso di garanzia per vizi della cosa, deve aversi riguardo all’obbligazione del venditore di consegnare cosa non difettosa; che dagli atti processuali, ai quali la ricorrente ha fatto specifico e dettagliato rinvio, si ricava che, nella sua comparsa di costituzione e risposta, la società ZZ formulò la sua eccezione sulla base della sola obbligazione dedotta in giudizio da essa convenuta, ossia quella relativa al pagamento del prezzo della merce, richiesto dalla stessa ZZ in via riconvenzionale, trascurando di considerare che, invece, ai fini dell’ammissibilità della contestazione del forum destinatae solutionis doveva avvenire con esclusivo riferimento all’obbligazione (di consegnare merce non difettosa) dedotta in giudizio dalla società attrice; che, pertanto, non avendo la convenuta ritualmente contestato la competenza dell’adito Tribunale di Nola sotto tutti i profili potenzialmente giustificativi della scelta del foro operata dalla parte attrice, il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio; che dalla inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale deriva il definitivo radicarsi della competenza in capo al Tribunale adito” (Cass. civ., sez. VI, 13.05.2013, n. 11337).

 

Tanto basta per affermare, ancora una volta, l’oggettiva assoluta inammissibilità dell’eccezione ex adverso lacunosamente sollevata, atteso che XXXX Srl nulla eccepiva in comparsa con riguardo all’obbligazione oggetto della domanda incardinata dallo studio QQQQ.

 

  1. Sulla rinuncia implicita di XXXX Srl all’eccezione di incompetenza territoriale.

Da ultimo, per mero tuziorismo, la scrivente difesa osserva come l’eccezione avversaria de qua debba necessariamente intendersi implicitamente rinunciata in quanto palesemente incompatibile con la condotta processuale tenuta da XXXX Srl.

Controparte, infatti, incredibile dictu!, non svolge alcuna domanda sulla base dell’eccezione di incompetenza irritualmente sollevata, avanzando, al contempo, una domanda riconvenzionale e, addirittura, un’istanza per ottenere un’ordinanza anticipatoria di condanna.

Alla luce di ciò, considerato che la giurisprudenza ha avuto in più occasioni modo di affermare che “la proposizione ad un giudice territorialmente incompetente sulla domanda attorea di una domanda riconvenzionale rientrante nella competenza territoriale di quel giudice, vale quale rinuncia all’eccezione di incompetenza e radica l’intera lite in quel foro” (Trib. Milano, 31.10.1996, in “Foro Padano” 1997, I, 141), che “il convenuto che nella comparsa di risposta eccepisce l’esistenza di una clausola compromissoria e spiega altresì domanda riconvenzionale, rinuncia implicitamente a far valere l’eccezione di incompetenza del giudice adito” (Trib. Napoli, sez. XI, 18.01.2005, in “Redazione Giuffrè” 2005) e che, soprattutto, l’abbandono tacito dell’eccezione di incompetenza può desumersi in presenza di condotte processuali incompatibili con la volontà di coltivarla (cfr. Cass. civ., sez. III, 29.05.2008, n. 14383), è evidente che, nel caso che ci occupa, il contegno tenuto da XXXX Srl, la quale ha omesso di svolgere qualsiasi richiesta, persino in via subordinata, in ordine alla presunta incompetenza di Codesto Tribunale, proponendo contestualmente domande ed istanze volte a far valere un suo supposto diritto, costituisce un’implicita rinuncia all’eccezione stessa.

 

  1. Sui rilievi svolti dalla società convenuta con memoria del 12.01.2017

Parte attrice, pur ritenendo ampiamente sufficiente quanto in precedenza esposto, contesta, altresì, il contenuto della memoria ex adverso depositata in data 12.01.2017 in quanto giuridicamente e fattualmente infondato.

Sul punto, pur senza voler inutilmente tediare l’Ill.mo Giudicante, si rileva che, con riguardo alla mancata contestazione dell’insussistenza del secondo criterio di collegamento di cui all’art. 19, primo comma, cpc, sia del tutto irrilevante che, come afferma TARDIVAMENTE controparte soltanto in sede di memoria autorizzata (senza peraltro neppure produrre una visura camerale a suffragio di detta indimostrata asserzione), XXXX Srl possa non avere in concreto un rappresentante o uno stabilimento nel circondario di Como, allorché la stessa non abbia negato detto criterio di collegamento nel suo primo atto difensivo.

La giurisprudenza di legittimità, come si è visto, è unanime nell’affermare che “il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cpc, dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all’individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto (Cass. civ. sez. III, 23.05.2011, n. 11305; cfr. ex pluribus Cass. civ., sez. VI, 3.11.2014, n. 23328; Cass. civ., sez. VI, 16.02.2012, n. 2268; Cass. civ., sez. un., 23.04.1999, n. 248).

 

Parimenti, assolutamente privo di pregio appare il rilievo, del tutto estemporaneo, per cui la prova di un fatto negativo può essere fornita con la dimostrazione di un fatto positivo incompatibile (cfr. pag. 2, memoria integrativa), atteso che:

  1. ciò che controparte ha omesso in comparsa non è soltanto la prova di un fatto bensì la necessaria e doverosa contestazione dell’assenza del criterio di collegamento di cui all’art. 19, primo comma, cpc, sul punto si consideri, del resto, nuovamente che: “la mancata contestazione in comparsa di risposta – alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva – della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, comma 1, ultima parte, cpc (contestazione da compiersi adducendo l’inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzata a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta” (ex multis civ., sez. VI, 7.03.2013, n. 5725);
  2. la circostanza per cui XXXX Srl abbia la sede in Torino non è astrattamente incompatibile con l’esistenza di ulteriori stabilimenti e/o rappresentanti autorizzati, né legittima in alcun modo la mancata contestazione del criterio di cui all’art. 19, comma primo, ultima parte, cpc;
  3. la contestazione e la prova dell’asserita insussistenza di detto criterio di collegamento avrebbero dovuto avvenire necessariamente in sede di comparsa di costituzione e risposta.

 

Quanto poi ai criteri di collegamento di cui all’art. 20 cpc, controparte afferma, in modo piuttosto contorto e cercando banalmente di sottrarsi ai propri oneri deduttivi, che “parte attrice si è lasciata confondere dal fatto che tutti i criteri in esame convergono verso il medesimo giudice, il Tribunale di Torino. L’ipotesi, per quanto eccezionale, che l’applicazione congiunta degli artt. 19 e 20 cpc postuli la competenza di un unico Giudice, è del tutto diversa da quella in cui le stesse disposizioni non siano state prese in considerazione in sede difensiva”.

Tale tesi, oltre che contraria al dettato normativo e sconfessata dall’unanime giurisprudenza, appare pacificamente inverosimile in quanto XXXX Srl.

A prescindere, infatti, dall’onere di specifica contestazione di tutti i criteri di collegamento possibili, di esplicita indicazione del giudice ritenuto competente per ciascuno di detti criteri, nonché del fatto che l’obbligazione dedotta in giudizio non è quella di pagamento, controparte erra laddove afferma soltanto in sede di memoria (e, quindi, TARDIVAMENTE, oltre che inutilmente) che, dovendosi eseguire il pagamento in Settimo Torinese sarebbe competente il Tribunale di Torino.

Settimo Torinese non ricade nella competenza del Tribunale di Torino, bensì, come è agevole dimostrare, in quella del Tribunale di Ivrea.

 

Dunque, pur a tutto voler concedere, il tardivo assunto secondo cui tutti i criteri ricondurrebbero a Torino, al di là delle pregnanti contestazioni già sviluppate, è patentemente e indubitabilmente falso.

Le ragioni di parte attorea vennero, infine, sancite dal Giudice con ordinanza del 26.01.2017.